L’articolo 1 – dal comma 125 al comma 127 – della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, prevede specifici obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche. Gli enti non commerciali, tra cui le Onlus e le fondazioni, sono tenuti a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogativi nell’esercizio finanziario precedente, nei propri siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno.